Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Albo professionale). - 1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, è articolato a livello regionale ed assume la denominazione di "albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista", di seguito denominato "albo professionale".
      2. Le direzioni regionali del lavoro, entro tre mesi dal superamento dell'esame di cui all'articolo 2, comma 5, provvedono all'iscrizione all'albo professionale dei centralinisti telefonici minorati della vista, nonché degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144, residenti nella regione e abilitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. Per le province autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale è istituito presso le rispettive direzioni provinciali del lavoro.
      3. Le regioni devono istituire all'interno dell'albo professionale sezioni speciali in cui iscrivere gli operatori della comunicazione in possesso delle qualifiche equipollenti individuate ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
      4. Ai fini della presente legge si intendono per minorati della vista i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138.
      5. L'iscrizione all'albo professionale è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

          a) diploma di centralinista telefonico o di operatore telefonico con qualifica equipollente;

 

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          b) certificato, rilasciato dall'azienda sanitaria locale ovvero dalla commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordità del luogo di residenza del minorato della vista o del luogo in cui si svolge il corso di formazione professionale, da cui risulti che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui al comma 4 e che è esente da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della funzione di centralinista o di operatore telefonico.

      6. In deroga a quanto previsto al comma 5, i minorati della vista possono essere iscritti all'albo professionale previa domanda, da inoltrare alla competente direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il certificato di cui alla lettera b) del citato comma 5 e una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore svolge mansioni di centralinista o di operatore della comunicazione con qualifica equipollente da almeno sei mesi. Resta, comunque, fermo il requisito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 2, comma 5».